Gli Amici del Prosecco

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Estratto dello Statuto



Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione ricreativa culturale denominata "Gli Amici del Prosecco".


Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Villorba (TV), Via Astico n. 30/A.


Articolo 3 - Durata


La durata dell'Associazione e' illimitata.


Articolo 4 - Oggetto e scopo


L'Associazione e' apolitica e non ha finalita' di lucro.
Gli scopi che l'Associazione si propone sono:
a) promuovere e coordinare iniziative quali convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere, mostre, ecc. per la tutela, la valorizzazione e la promozione del vino Prosecco, delle localita' produttrici dello stesso e della Marca Trevigiana;
b) promuovere la coltivazione dell'uva Prosecco nelle zone tipiche;
c) promuovere il consumo del vino Prosecco;
d) promuovere la salvaguardia del patrimonio storico, artistico culturale, folkloristico ed ambientale della Marca Trevigiana;
e) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale delle localita' produttrici di vino Prosecco e della Marca Trevigiana;
f) attirare e rendere piu' gradito il soggiorno dei turisti in dette zone, sviluppando l'ospitalita' e l'educazione turistica d'ambiente;
g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettivita' dirette alla tutela, alla valorizzazione ed alla promozione del vino Prosecco e della Marca Trevigiana;
h) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente le suddette localita', proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e la collaborazione alle iniziative dell'Associazione.
A tal fine l'Associazione potra' aderire, senza perdere la propria autonomia organizzativa, ad altre associazioni o istituzioni anche internazionali per la realizzazione delle finalita' istituzionali inerenti agli scopi per cui viene costituita e regolata col presente statuto.
Per il raggiungimento delle suddette finalita' e' possibile la formazione di speciali sezioni che curino, ognuna in particolare, un campo specifico dell'attivita' o una particolare zona territoriale.


Articolo 5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione


Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi erogati da Enti pubblici o privati o persone fisiche o dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione e' costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di Euro 774,69 (pari a LIT. 1.500.000), versate dai soci Sigg.ri Cenedese Enrico, Ciaccia Matteo, Colombera Gianluca, Corsi Alessandro, Daniel Matteo, De Roberto Federico, Iannacone Fabio, Montagner Luca, Pozza Angelo, Scarpa Guglielmo, Tonolo Enrico e Vitale Enrico.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) versamenti effettuati dai fondatori originari, dai componenti il Consiglio Direttivo e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
b) redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio;
e) introiti realizzati nello svolgimento della sua attivita' e di iniziative permanenti ed occasionali;
d) eventuali contributi o donazioni erogati da Enti pubblici o privati o persone fisiche;
e) eventuali "Titoli di solidarieta'" emessi dall'Associazione.


Articolo 6 - Aderenti della Associazione


Sono Aderenti dell'Associazione:
a) Fondatori;
b) Soci ordinari;
c) Soci onorari;
d) Soci sostenitori.

Sono Fondatori i firmatari dell'Atto costitutivo dell'Associazione.
Sono Soci ordinari dell'Associazione coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza versando la "quota iniziale di adesione" e la "quota mensile o annuale o pluriennale di adesione".
Sono Soci onorari dell'Associazione coloro che su decisione del Consiglio Direttivo abbiano operato disinteressatamente ed in maniera particolarmente meritevole ai fini della tutela, della valorizzazione e della promozione del vino Prosecco, delle localita' produttrici dello stesso e della Marca Trevigiana in genere.
Sono Soci sostenitori dell'Associazione coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
La suddivisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha il diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione comporta per l'Aderente di maggiore eta' il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalita' che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa sia stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non e' tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Il Consiglio Direttivo stabilisce tramite Regolamento la "quota iniziale di adesione" e la "quota mensile o annuale o pluriennale di adesione". La "quota mensile o annuale o pluriennale di adesione" e' dovuta anche dai Fondatori e dai Soci onorari e sostenitori.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla "quota iniziale di adesione" ed alla "quota mensile o annuale o pluriennale di adesione". E' comunque facolta' degli Aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli iniziali e a quelli mensili o annuali o pluriennali.
Tutti i suddetti versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto, quindi, non sono ne' rivalutabili ne' ripetibili in nessun caso. Nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione e' possibile far richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.
L'adesione all'Associazione e' a tempo indeterminato e non puo' essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il recesso avra' effetto immediato nel caso di motivata giusta causa.
Negli altri casi il recesso avra' effetto dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volonta' di recesso.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione puo' esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica anche orale del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.


Articolo 7 - Organi dell'Associazione


Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
c) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Tesoriere.
L'elezione degli Organi dell'Associazione non puo' essere in nessun modo vincolata o limitata ed e' informata a criteri di massima liberta' di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.


Articolo 8 - Assemblea


L'Assemblea e' composta da tutti gli Aderenti in regola con la "quota mensile o annuale o pluriennale di adesione" alla Associazione ed e' l organo sovrano dell' Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente entro il 30 aprile.
Essa inoltre:
a) provvede a nominare il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
b) delinea gli indirizzi generali dell'attivita' dell'Associazione;
c) delibera sulle modifiche al presente Statuto, anche nella forma di scrittura privata registrata;
d) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, di fondi, di riserve o di capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora cio' sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno sessanta Aderenti o da almeno tre Consiglieri.
Salvo motivi particolari l'Assemblea e' convocata nel territorio della Regione Veneto.
La convocazione dell'Assemblea e' fatta mediante avviso anche orale contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, fatto pervenire o comunicato a tutti gli Aderenti.
In prima convocazione l'Assemblea e' validamente costituita ed e' atta a deliberare qualora siano presenti almeno la meta' dei suoi membri.
In seconda convocazione l'Assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non puo' svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega puo' essere conferita soltanto ad un altro Aderente all'Associazione che non sia Amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non puo' farsi portatore di piu' di una delega.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; non e' ammesso il voto per corrispondenza.
Per la nomina del Presidente, le modifiche statutarie e la destinazione di utili di gestione comunque denominati, di fondi, di riserve o di capitale, le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.


Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo


La Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di ventuno membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
I Consiglieri durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
I Consiglieri devono:
a) essere Aderenti all'Associazione (Fondatori, Soci ordinari, Soci onorari o Soci sostenitori);
b) avere un'eta' minima di 18 anni compiuti.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intente decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
Nel caso in cui un Consigliere sia assente a piu' di 2 riunioni senza giustificazione cessera' il proprio incarico.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
Se per qualsiasi motivo viene meno il numero minimo dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intente decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, autorizzate dal Consiglio stesso.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in direzione degli indirizzi ricevuti;
b) approvazione dei Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attivita' della Associazione;
c) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti,
d) la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
e) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
f) la predisposizione annuale del Bilancio;
g) la determinazione tramite Regolamento della "quota iniziale di adesione" e della "quota mensile o annuale o pluriennale di adesione".
Il Consiglio Direttivo potra' variare la "quota mensile o annuale o pluriennale di adesione" quando lo desidera e potra' prevedere il pagamento di piu' quote mensili o di piu' quote annuali anche in un'unica soluzione.
Il Consiglio Direttivo puo' attribuire a uno o piu' dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 Consiglieri. La convocazione e' fatta mediante avviso anche orale, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, fatto pervenire o comunicato a tutti i membri del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza.
Il Consiglio Direttivo e' comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalita' di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito qualora siano presenti almeno la meta' dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parita' di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.


Articolo 10 - Il Presidente


Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita'.
Il Presidente cura la predisposizione del Bilancio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.


Articolo 11 - Il Vice Presidente


Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.


Articolo 12 - I libri dell'Associazione


Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza. Le copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.


Articolo 13 - Il Tesoriere


Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene idonea contabilita', effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio.


Articolo 14 - Il Bilancio


Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il Bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla sua lettura. La richiesta di copie e' soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.


Articolo 15 - Avanzo di gestione


All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 16 - Scioglimento


In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 17 - Legge applicabile


Per disciplinare cio' che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.