Articolo
1 - Denominazione
E' costituita l'Associazione ricreativa culturale denominata "Gli Amici del
Prosecco".
Articolo 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Villorba (TV), Via Astico n. 30/A.
Articolo 3 - Durata
La durata dell'Associazione e' illimitata.
Articolo 4 - Oggetto e scopo
L'Associazione e' apolitica e non ha finalita' di lucro.
Gli scopi che l'Associazione si propone sono:
a) promuovere e coordinare iniziative quali convegni, gite, escursioni,
spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e
ricreative, fiere, mostre, ecc. per la tutela, la valorizzazione e la promozione
del vino Prosecco, delle localita' produttrici dello stesso e della Marca
Trevigiana;
b) promuovere la coltivazione dell'uva Prosecco nelle zone tipiche;
c) promuovere il consumo del vino Prosecco;
d) promuovere la salvaguardia del patrimonio storico, artistico culturale,
folkloristico ed ambientale della Marca Trevigiana;
e) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo
turistico e culturale delle localita' produttrici di vino Prosecco e della Marca
Trevigiana;
f) attirare e rendere piu' gradito il soggiorno dei turisti in dette zone,
sviluppando l'ospitalita' e l'educazione turistica d'ambiente;
g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettivita' dirette
alla tutela, alla valorizzazione ed alla promozione del vino Prosecco e della
Marca Trevigiana;
h) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente le suddette localita',
proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona
e la collaborazione alle iniziative dell'Associazione.
A tal fine l'Associazione potra' aderire, senza perdere la propria autonomia
organizzativa, ad altre associazioni o istituzioni anche internazionali per la
realizzazione delle finalita' istituzionali inerenti agli scopi per cui viene
costituita e regolata col presente statuto.
Per il raggiungimento delle suddette finalita' e' possibile la formazione di
speciali sezioni che curino, ognuna in particolare, un campo specifico dell'attivita'
o una particolare zona territoriale.
Articolo 5 - Patrimonio ed entrate
dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da beni mobili ed immobili che
pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi
erogati da Enti pubblici o privati o persone fisiche o dagli avanzi netti di
gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione e' costituito dai versamenti
effettuati dai fondatori nella complessiva misura di Euro 774,69 (pari a LIT. 1.500.000), versate dai
soci Sigg.ri Cenedese Enrico, Ciaccia Matteo, Colombera Gianluca, Corsi
Alessandro, Daniel Matteo, De Roberto Federico, Iannacone Fabio, Montagner Luca,
Pozza Angelo, Scarpa Guglielmo, Tonolo Enrico e Vitale Enrico.
Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti
entrate:
a) versamenti effettuati dai fondatori originari, dai componenti il Consiglio
Direttivo e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
b) redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio;
e) introiti realizzati nello svolgimento della sua attivita' e di iniziative
permanenti ed occasionali;
d) eventuali contributi o donazioni erogati da Enti pubblici o privati o persone
fisiche;
e) eventuali "Titoli di solidarieta'" emessi dall'Associazione.
Articolo 6 - Aderenti della Associazione
Sono Aderenti dell'Associazione:
a) Fondatori;
b) Soci ordinari;
c) Soci onorari;
d) Soci sostenitori.
Sono Fondatori i firmatari dell'Atto costitutivo dell'Associazione.
Sono Soci ordinari dell'Associazione coloro che vi aderiscono nel corso della
sua esistenza versando la "quota iniziale di adesione" e la
"quota mensile o annuale o pluriennale di adesione".
Sono Soci onorari dell'Associazione coloro che su decisione del Consiglio
Direttivo abbiano operato disinteressatamente ed in maniera particolarmente
meritevole ai fini della tutela, della valorizzazione e della promozione del
vino Prosecco, delle localita' produttrici dello stesso e della Marca Trevigiana
in genere.
Sono Soci sostenitori dell'Associazione coloro che effettuano versamenti
ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
La suddivisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna
differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei
confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha il diritto a
partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione comporta per l'Aderente di maggiore eta' il diritto
di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al
Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalita' che
l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione
entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di
accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa sia
stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non e' tenuto
a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Il Consiglio Direttivo stabilisce tramite Regolamento la "quota iniziale di
adesione" e la "quota mensile o annuale o pluriennale di
adesione". La "quota mensile o annuale o pluriennale di adesione"
e' dovuta anche dai Fondatori e dai Soci onorari e sostenitori.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto alla "quota iniziale di adesione" ed alla
"quota mensile o annuale o pluriennale di adesione". E' comunque
facolta' degli Aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli iniziali e a quelli mensili o annuali o pluriennali.
Tutti i suddetti versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto,
quindi, non sono ne' rivalutabili ne' ripetibili in nessun caso. Nemmeno in caso
di scioglimento dell'Associazione o di morte, di estinzione, di recesso o di
esclusione dall'Associazione e' possibile far richiesta di rimborso di quanto
versato all'Associazione.
L'adesione all'Associazione e' a tempo indeterminato e non puo' essere disposta
per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il
recesso avra' effetto immediato nel caso di motivata giusta causa.
Negli altri casi il recesso avra' effetto dal trentesimo giorno successivo a
quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volonta' di
recesso.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi
motivi, chiunque partecipi all'Associazione puo' esserne escluso con
deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo
giorno successivo alla notifica anche orale del provvedimento di esclusione, il
quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata
deliberata.
Articolo 7 - Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
c) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Tesoriere.
L'elezione degli Organi dell'Associazione non puo' essere in nessun modo
vincolata o limitata ed e' informata a criteri di massima liberta' di
partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Articolo 8 - Assemblea
L'Assemblea e' composta da tutti gli Aderenti in regola con la "quota
mensile o annuale o pluriennale di adesione" alla Associazione ed e' l
organo sovrano dell' Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una
volta all'anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente entro
il 30 aprile.
Essa inoltre:
a) provvede a nominare il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice
Presidente del Consiglio Direttivo;
b) delinea gli indirizzi generali dell'attivita' dell'Associazione;
c) delibera sulle modifiche al presente Statuto, anche nella forma di scrittura
privata registrata;
d) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque
denominati, di fondi, di riserve o di capitale durante la vita dell'Associazione
stessa, qualora cio' sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione
del suo patrimonio.
L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni volta
questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno sessanta
Aderenti o da almeno tre Consiglieri.
Salvo motivi particolari l'Assemblea e' convocata nel territorio della Regione
Veneto.
La convocazione dell'Assemblea e' fatta mediante avviso anche orale contenente
l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione sia di prima che di
seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, fatto pervenire o
comunicato a tutti gli Aderenti.
In prima convocazione l'Assemblea e' validamente costituita ed e' atta a
deliberare qualora siano presenti almeno la meta' dei suoi membri.
In seconda convocazione l'Assemblea e' validamente costituita qualunque sia il
numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non puo' svolgersi nello
stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche
mediante delega. La delega puo' essere conferita soltanto ad un altro Aderente
all'Associazione che non sia Amministratore o dipendente dell'Associazione.
Ciascun delegato non puo' farsi portatore di piu' di una delega.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; non e'
ammesso il voto per corrispondenza.
Per la nomina del Presidente, le modifiche statutarie e la destinazione di utili
di gestione comunque denominati, di fondi, di riserve o di capitale, le
deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo
patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti,
tanto in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di
sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei
presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro
Aderente all'Associazione.
Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo
La Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta
dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di ventuno membri, compresi il
Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
I Consiglieri durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
I Consiglieri devono:
a) essere Aderenti all'Associazione (Fondatori, Soci ordinari, Soci onorari o
Soci sostenitori);
b) avere un'eta' minima di 18 anni compiuti.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero
Consiglio Direttivo si intente decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
Nel caso in cui un Consigliere sia assente a piu' di 2 riunioni senza
giustificazione cessera' il proprio incarico.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo
il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura
in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere
posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto
in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo
durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
Se per qualsiasi motivo viene meno il numero minimo dei Consiglieri, l'intero
Consiglio Direttivo si intente decaduto e occorre far luogo alla sua integrale
rielezione.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle
spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, autorizzate dal
Consiglio stesso.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi
delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di
amministrazione ordinaria e straordinaria in direzione degli indirizzi ricevuti;
b) approvazione dei Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attivita'
della Associazione;
c) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti,
d) la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
e) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
f) la predisposizione annuale del Bilancio;
g) la determinazione tramite Regolamento della "quota iniziale di
adesione" e della "quota mensile o annuale o pluriennale di
adesione".
Il Consiglio Direttivo potra' variare la "quota mensile o annuale o
pluriennale di adesione" quando lo desidera e potra' prevedere il pagamento
di piu' quote mensili o di piu' quote annuali anche in un'unica soluzione.
Il Consiglio Direttivo puo' attribuire a uno o piu' dei suoi membri oppure, a
mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o
categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo
ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 Consiglieri. La
convocazione e' fatta mediante avviso anche orale, contenente l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da
trattare, fatto pervenire o comunicato a tutti i membri del Consiglio Direttivo
almeno tre giorni prima dell'adunanza.
Il Consiglio Direttivo e' comunque validamente costituito ed atto a deliberare,
anche in assenza delle suddette formalita' di convocazione, qualora siano
presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od
impedimento, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito qualora siano presenti almeno
la meta' dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto
negativo; in caso di parita' di voti prevale il voto di chi presiede la
riunione.
Articolo 10 - Il Presidente
Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione
stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate
dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo l'ordinaria amministrazione
dell'Associazione.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura
l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento
amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei
Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita'.
Il Presidente cura la predisposizione del Bilancio da sottoporre per
l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.
Articolo 11 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo
intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento
del Presidente.
Articolo 12 - I libri dell'Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri
verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo.
I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.
Le copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
Articolo 13 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene idonea
contabilita', effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri
contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio.
Articolo 14 - Il Bilancio
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la
predisposizione del Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea.
Il Bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei
quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla sua lettura. La
richiesta di copie e' soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
Articolo 15 - Avanzo di gestione
All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Articolo 16 - Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalita' analoghe o a
fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Articolo 17 - Legge applicabile
Per disciplinare cio' che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far
riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice
Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
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